Art. 6.
(Consulenze).

      1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle

 

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questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.